In una città qual è il capoluogo lombardo, non mancano le realtà concorrenti, perciò perché faresti bene a scegliere proprio noi? Perché prendiamo seriamente in esame ogni tua richiesta. Spesso i professionisti dimenticano o ignorano quanto sia importante stabilire una relazione col cliente. Cercare di capire le sue esigenze e definire un intervento ad hoc, affinché sia totalmente soddisfatto. Per far sì che ciò accada serve anche un po ‘di “empatia”.
O, come preferiamo chiamarla, di esperienza sul campo. Gli anni di attività nel settore ci consentono di comprendere, in anticipo rispetto alla domanda, quali siano gli effettivi bisogni. La tua situazione ci ricorderà alcune già affrontate nel passato, pertanto non stupirti se avremo la pronta risposta. Il duro e costante lavoro ci ha portati a questo punto, a creare feeling con la controparte.
In Italia il legislatore ha introdotto severe direttive sulla disciplina. La nascita e la diffusione delle aziende prive dei necessari requisiti ha spinto ad adottare provvedimenti. Dal canto nostro, siamo pienamente in linea con le disposizioni dell’autorità. Andando a riprendere le norme e le sanzioni irrogate, capirai quanto convenga attenersi alle regole.
Imprese di pulizia: distinzione per tipologia (DM Industria n. 274/1997)
Le imprese, in forma societaria o individuale, che svolgono attività di pulizia devono ottenere l’abitazione. A tal proposito il Decreto Ministeriale Industria n. 274 del 1997, art. 1, comma 1, effettua la seguente distinzione:
- “Pulizia – complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza
- disinfezione – complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani stabiliti ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni
- disinfestazione – complesso di procedimenti e operazioni atti distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderati
- derattizzazione – complessi di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione di ratti o dei topi sotto di una certa soglia
- sanificazione – complesso di procedure e operazioni atti a rendere sani gli ambienti mediante la pulizia e / o la disinfezione e / o la disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore “
Ogni impresa può ricevere il permesso per una o più tipologie sopra enunciate, in base all’attività esercitata.
Iscrizione nel registro delle ditte
La norma va a implementare quanto indicato dalla legge n. 82/1994, art. 1, comma 1, che recita così:
“Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate” imprese di pulizia “, sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n . 2011, e successive modificazioni, o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora presenti i requisiti previsti dalla presente legge ”.
Sanzioni e la pena di nullità
L’art. 6 della legge 82/1994 sancisce delle sanzioni per chi sottoscrivi contratti con imprese di pulizia non in regola:
” A chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di cui alla presente legge, o comunque si avvalga di tali attività a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall’albo provinciale imprese artigiane, o la cui iscrizione è stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 (da € 516,45 a € 1.032,91, ndr) ”.
Qualsiasi documento siglato, indipendentemente dalla forma, non ha valore, ma deve ritenersi nullo: ” I contratti stipulati con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli ”.